Statuto-ANIMA ta MENTE

ANIMAtaMENTE

Statuto

Associazione “Animatamente”
STATUTO
Art 1) Denominazione
E’ costituita l’associazione denominata “Animatamente”
Art . 2) Sede
La sede dell’associazione è in Pesaro, Piazzale Primo Maggio,28.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite delegazioni e sedi operative
sia in Italia che all’estero.
La sede dell’associazione potrà essere trasferita solo con delibera dell’assemblea.
Art 3) Scopo e finalità
L'associazione ha per scopo:
 Contribuire alla conoscenza, allo studio, alla divulgazione, allo sviluppo e alla pratica delle
scienze e delle discipline mente/corpo per il benessere e la crescita personale dell’individuo.
 Operare nel campo della formazione e dell’insegnamento
 Organizzare seminari, conferenze, meetings, stage, corsi di studio di formazione e
perfezionamento di varia natura, anche in collaborazione con altre Associazioni o Enti sia
pubblici che privati, nazionali ed esteri
 Promuovere eventi pratici e teorici, laboratori, incontri e attività volti alla comunicazione,
diffusione e pratica delle arti e scienze in genere.
 Divulgazione e produzione di materiale informatico, video, cartaceo inclusi libri,
pubblicazioni periodiche etc.
 Le finalità dell’associazione sono umanistiche, culturali, scientifiche, artistiche, formative e
didattiche
L’Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e
immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi
istituzionali; potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento dell’attività statutaria; potrà
collaborare o partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo o affine al proprio ed estendere
l’attività ad altri settori compatibili con le proprie finalità.
Art.4) Natura dell’associazione
L’associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fini di lucro.
Art.5) Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è a tempo illimitato; l’anno sociale decorre dal 1° gennaio ed ha
termine il 31 dicembre. Il primo anno sociale decorre dal giorno sedici, del mese di ottobre
dell’anno duemilasei.
Art.6) Requisiti dei Soci
Il numero dei soci è illimitato. L’associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che,
persone fisiche o giuridiche ed associazioni, condividendo gli scopi di cui all’art. 3 e rispondendo a
requisiti di specchiata moralità, partecipano alla vita associativa, accettano le finalità ed il metodo
dell’associazione, e recano in continuità il loro contributo;
Art 7) Norme per l’ammissione dei soci
Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante dovrà:
- Presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo;
- Essere di specchiata moralità;
- Versare la quota associativa.
1
L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione dichiara di conoscere e di accettare il
presente Statuto ed assumerne automaticamente la qualifica di socio salvo ratifica da parte del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione a maggioranza di voti.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso.
La qualifica di socio è intransferibile sia per atto fra vivi che “mortis causaa”.
Art. 8) Perdita della qualifica di socio e provvedimenti disciplinari
La qualifica di socio si perde:
- Per dimissioni, da presentarsi per iscritto;
- Per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento
dell’Associazione;
- Per morosità, a causa del ritardo superiore a sei mesi nel pagamento della quota associativa;
La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente
alcun diritto al rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati.
L’esclusione ha effetto dal 30 giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il
quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. La notifica non è
necessaria in caso di esclusione per morosità.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione può adire il Collegio dei Probiviri di cui
all’art. 19 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino
alla pronuncia del Collegio stesso.
A carico dei soci possono inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- l’ammonizione;
- la sospensione a tempo determinato della frequenza della sede o dagli incarichi sociali.
I provvedimenti disciplinari presi a carico dei Soci devono essere notificati per iscritto agli
interessati. I nomi dei soci dimissionari o radiati verranno affissi all’albo sociale e vi rimarranno
otto giorni.
Il socio cessato escluso o recedente, rimane in ogni caso responsabile per le obbligazioni assunte nei
confronti dell’Associazione nel periodo di permanenza del vincolo associativo.
Art.9) Uniformità del rapporto associativo.
Tutti i soci hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. La divisione dei soci nelle categorie di
cui all’art. 12 non limita alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei
confronti dell’associazione; tutti i Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita
dell’Associazione.
Art.10) Diritti dei soci:
- Partecipare con diritto di voto alle Assemblee;
- Fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli organi Sociali;
- Partecipare alle iniziative promosse dall’associazione;
- Esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni riguardanti le attività associative;
- I soci hanno diritto di qualificarsi come soci dell’Associazione.
Art.11) Doveri dei soci.
- Accettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti e le Deliberazioni degli Organi Sociali;
- Osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri Soci, collaboratori
dell’Associazione e dei Dirigenti della Stessa;
- Corrispondere le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi
straordinari determinati dall’assemblea rinunziando, per essi a qualsiasi pretesa di restituzione;
2
- Cooperare attivamente ala formazione professionale dei consoci ed al perseguimento degli scopi
dell’associazione;
- Difendere il buon nome dell’associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le
finalità e gli scopi associativi;
- Rispettare le deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organi Sociali.
Art .12) Tipologie di Soci
I soci si distinguono in:
FONDATORI. Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
ORDINARI. Sono coloro che coadiuvano i fondatori nello sviluppo e nella promozione delle
attività associative.
ONORARI. Sono quelle persone, Enti o Istituzioni cui il Consiglio Direttivo ritiene di attribuire il
titolo di socio onorario in considerazione della loro contribuzione, con le opere o con il sostegno
ideale ovvero economico, alla espansione e al prestigio dell’Associazione. Hanno carattere
permanente e sono esonerati dal versamento di quote associative.
Art . 13) Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il vicepresidente
- il tesoriere
- il collegio dei probiviri, se nominato
Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.
Art . 14) Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci aderenti all’Associazione ed è l’Organo sovrano
dell’Associazione stessa.
L’Assemblea è ordinaria o Straordinaria a seconda degli argomenti posti all’Ordine del giorno.
Ogni socio è titolare di un voto. In sede di Assemblea Ordinaria è ammesso il voto per delega nella
misura di tre deleghe per ogni socio; in sede di Assemblea Straordinaria non è ammesso il voto per
delega. I soci non possono votare né direttamente né per delega nelle deliberazioni che riguardano
la loro responsabilità.
L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno per
l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione
del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni,
mediante invio dell’avviso di convocazione a mezzo lettera semplice indirizzata a tutti i soci e con
affissione di una copia delle stesso nella sede sociale: l'avviso di convocazione dovrà specificare gli
argomenti all'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, che non potrà essere fissata lo
stesso giorno della prima.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro da un socio, con funzioni di
segretario, designato dal presidente o da chi per lui.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal
Segretario.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà
più uno dei soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a
maggioranza dei presenti, in proprio o per delega:
3
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due
terzi dei soci ed, in seconda convocazione, della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei
presenti.
All'assemblea ordinaria spettano le seguenti decisioni:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo
- eleggere, ogni 3 anni, gli Organi dell’Associazione;
- fissare, su proposta del collegio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali
nonché la penale per i ritardati pagamenti
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal
consiglio direttivo.
All’Assemblea straordinaria spettano le seguenti decisioni:
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
- deliberare sulle modifiche dello statuto
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal
consiglio direttivo.
Art. 15)) consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di:
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità
e secondo le direttive dell'assemblea
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
- deliberare l'adozione di provvedimenti disciplinari
- la tenuta dei libri sociali
- la convocazione dell’assemblea dei soci
- le deliberazioni in ordine a tutte le questioni che interessano l’associazione ed i soci.
Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre membri nominati dall'assemblea ordinaria scelti
tra i soci.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche sociali.
Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri
e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario in apposito registro.
In caso di morte, decadenza o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, questi
verranno sostituiti da chi, nell’ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I
consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, i consiglieri superstiti
dovranno convocare urgentemente un assemblea ordinaria affinché rinnovi l’intero organo
amministrativo.
Art.16) Presidente
Il presidente dirige l'Associazione ha rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in
giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli
affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei
riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del
4
consiglio direttivo.
Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica 3 anni e comunque sino all'assemblea ordinaria
che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo,
al quale deve comunque riferire periodicamente circa l’attività compiuta, l’ordinaria
amministrazione dell’Associazione.
In casi di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma
in tal caso sdeve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 17) Vicepresidente
Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimenti ed in quelle
mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
Art.18) Tesoriere
Il tesoriere cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’associazione, in attuazione delle deliberazione
dell’assemblea e del consiglio direttivo. Lo stesso si incarica della riscossione delle entrate, della
tenuta dei conti sociali e dei libro contabili. Provvede alla conservazione delle attività
dell’associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del presidente o da chi ne fa le veci.
E’ nominato dall'assemblea e dura in carica 3 anni.
Art 19) Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, assume funzioni di amichevole compositore in caso di dissidi
tra i soci e tra la società ed i soci relativamente ad ogni questione attinente al rapporto associativo.
L’assemblea che nomina il Collegio dei Probiviri ne disciplinerà anche il suo funzionamento.
Art. 20) Le entrate dell’Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto
dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria.
b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del
consiglio direttivo
c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative.
d) da versamenti volontari degli associati
e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.
I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il mese di Marzo di ciascun
anno. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento
dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far
parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
Art. 21) Patrimonio e Entrate dell'Associazione
Il patrimonio è costituito:
- da beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
In caso di scioglimento dell’Associazione il Patrimonio sarà devoluto, secondo le deliberazioni
assembleari, ad altra associazione avente finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità o
beneficenza, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996,
n.662.
E’ in ogni caso tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di
scioglimento, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale.
5
Art. 22) Bilancio
Ogni esercizio contabile/finanziario ha inizio dal primo gennaio e fine il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea dei soci il
Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente.
In caso di residui attivi di gestione, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo
di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.
Il bilancio deve restare depositati nella sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono
quello fissato per l’assemblea convocata per la sua approvazione.
Art.23) Libri sociali
Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
- Libro soci
- Libro verbali delle assemblee
- Libro verbali del Consiglio Direttivo
- Eventuali libri richiesti da particolari disposizioni di legge.
I libri sociali possono essere tenuti in forma libera e devono essere conservati nella sede sociale.
Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente e tutti i componenti
del Consiglio Direttivo.
I libro dell’Associazione sono visibili a tutti i soci che ne facciano richiesta.
Art. 24) Scioglimento e liquidazione
L’associazione può essere sciolta solo dall’assemblea dei soci, con maggioranza degli almeno ¾
degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le modalità
stabilita all’Art. 21 del presente statuto.
Art. 25) Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.